26.10.14

CAUDIUM/Lo Statuto



Caudium, alea iacta est!

Ringraziamo "Città Caudina”, una pagina da poco in rete, che ha pubblicato lo storico statuto approvato dai Sindaci dei Comuni di Airola, Bonea, Cervinara, Montesarchio, Pannarano, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina.
Buona lettura, Caudini/e

Unione dei Comuni della “CITTA’ CAUDINA”
STATUTO


TITOLO 1
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Comuni promotori e ambito territoriale di riferimento
a.Il presente statuto, approvato dai Consigli Comunali di Airola, Bonea, Cervinara, Montesarchio, Pannarano, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell’Unione denominata “Città Caudina”.
b.L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Art. 2 - Visione, Missione, Valori
a.L’Unione nasce dalla consapevolezza che la Valle Caudina costituisce un’entità omogenea sotto il profilo territoriale e storico-culturale, la cui separazione in unità amministrative separate e riferite ad enti sovraordinati differenti costituisce un ostacolo allo sviluppo economico e sociale della comunità locale.
b.Finalità ultima dell’Unione dei Comuni è pertanto la costituzione della “Città Caudina”, quale entità amministrativa integrata capace di esercitare politiche, programmi ed azioni capaci di favorire un innalzamento sostanziale della qualità della vita e del benessere della comunità locale.
c.Per realizzare tale visione, l’Unione dei Comuni perseguirà l’autogoverno e metterà in essere tutte le azioni utili a promuovere la Città Caudina presso le istituzioni regionali, nazionali ed europee, ad attuare politiche e programmi integrati per l’attuazione di investimenti e ad assicurare l’erogazione di servizi pubblici di qualità.
d.L’Unione dei Comuni opererà nel rispetto dei principi e valori di una buona “governance”, assicurando la partecipazione, trasparenza, accountability, efficacia e coerenza delle proprie azioni.

Art. 3 - Obiettivi specifici
a.L’Unione perseguirà azioni tese a:
innalzare la performance delle amministrazioni locali quale pre-condizione per l’attuazione di politiche e programmi;
favorire la crescita della qualità della vita della comunità locale, con particolare riferimento a bambini, famiglie, anziani, disabili, immigrati, attraverso politiche inclusive di programmazione sociale e territoriale orientate allo sviluppo della persona;
promuovere lo sviluppo del terzo settore quale componente essenziale di una moderna politica di welfare;
creare condizioni favorevoli allo sviluppo dell’attività economica e imprenditoriale, eliminando gli ostacoli, di natura amministrativa e localizzativi, che si frappongono ad un pieno dispiego delle potenzialità del territorio;
assicurare la tutela, salubrità e sicurezza dell’ambiente e del territorio, quale precondizione per il benessere della popolazione, la valorizzazione delle attività agricole e delle attività economiche in generale;
promuovere il patrimonio identitario della Valle Caudina, sotto il profilo storico-culturale e naturalistico-ambientale, mettendo in essere tutte le azioni utili a valorizzare la “cornice” costituita dai due parchi del Partenio e del Taburno, quali strumento per l’attrazione di imprese, visitatori, residenti;
favorire la conoscenza delle azioni messe in essere da parte dell’Unione dei Comuni e la partecipazione della comunità locale attraverso appropriate e continue attività di animazione, comunicazione, divulgazione;
armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti alla Unione dei Comuni con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse attraverso la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle risorse pubbliche;
contenere i costi dell’attività amministrativa, favorendo il conseguimento di economie di scala e di scopo, senza ridurre ed anzi migliorando il livello dei servizi offerti a residenti, visitatori, imprese;
b.A tale scopo, l’Unione dei Comuni:
opererà perché cresca progressivamente il numero di funzioni e servizi trasferiti dai Comuni aderenti all’Unione dei Comuni, ricercandone l’efficacia, l’efficienza e l’economicità a vantaggio della collettività;
adotterà il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio;
realizzerà piani e programmi, integrati e settoriali, tesi a promuovere lo sviluppo sociale, economico e socio-culturale del territorio, favorendo la partecipazione all’iniziativa economica dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore;
promuoverà il finanziamento ed attuazione di tali piani e programmi attraverso il coinvolgimento degli enti sovraordinati, comprese le istituzioni europee, e dei diversi soggetti pubblici e privati;
affermerà il proprio ruolo quale interlocutore prioritario, per il territorio della Valle Caudina, nella determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, di quelli elaborati dalle Provincie di Avellino e Benevento, dalla Regione Campania, dallo Stato e dall’Unione Europea, provvedendone alla loro specificazione ed attuazione;
attuerà quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 267/2000 e dal Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Campania, pubblicato sul BURC speciale del 10.1.2007, il quale prevede “…la promozione di una organizzazione unitaria della cosiddetta Città Caudina, cui affidare funzioni superiori e ruoli urbani significativi…” e riconosce nella stessa l’ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi.

Art. 4 – Sede dell’Unione
La sede legale ed amministrativa dell’Unione è situata a Montesarchio. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell’ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione. La sede legale ed amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio dell’Unione. Le sedi operative dei singoli servizi possono essere dislocate nelle altre sedi dei Comuni partecipanti, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 5 – Marchio dell’Unione
a.L’Unione, è dotata di un proprio marchio, che valorizza le radici storiche e le peculiarità ambientali e culturali della Valle Caudina, la cui riproduzione e l’uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente
b.Tale marchio dovrà essere riprodotto, insieme con la scritta “Città Caudina” su tutto il materiale, gli strumenti e le attrezzature utilizzate nell’ambito delle funzioni e dei servizi condivisi dai vari Comuni.

Art. 6 -Durata dell’Unione
a.L’Unione è costituita a tempo indeterminato, fino alla decisione in ordine alla fusione tra i Comuni che la costituiscono, che è rimessa in ogni caso alla loro volontaria iniziativa.
b.L’Unione considererà raggiunta la propria missione alla costituzione del Comune unico della “Città Caudina”.

Art. 7 - Adesione, recesso di un comune e scioglimento dell’Unione
a.L’Unione promuove l’adesione degli altri Comuni della Valle Caudina sino a rappresentare compiutamente il territorio caudino.
b.L’adesione all’Unione di altri Comuni, deliberata dai rispettivi Consigli comunali, è subordinata all’adeguamento del presente Statuto approvato dai Consigli dei comuni già aderenti, su proposta del Presidente dell’Unione, così come previsto ai successivi art. 15 comma “d” e art. 17 comma “d”.
c.L’adesione dovrà prevedere la congrua remunerazione degli eventuali costi affrontati dall’Unione per l’avvio dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
d.Ogni Comune partecipante all’Unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
e.Il recesso deve essere deliberato entro il trenta giugno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo.
f.In caso di recesso, il Comune recedente riassume l’esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti all’Unione, perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota degli eventuali trasferimenti pubblici maturati dall’Unione, e rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell’Unione costituito con il contributo statale e regionale.
g.Lo scioglimento dell’Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all’Ente soppresso.
h.Lo scioglimento deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo.

Art. 8 - Funzioni dell’Unione
a.L’Unione promuove la progressiva integrazione dell’azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali.
b.I Comuni aderenti si impegnano a garantire, con le modalità previste al successivo art. 9, il conferimento stabile ed integrato all’Unione, dell’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, tra cui quelle a titolo esemplificativo di seguito elencate:
Appalti di forniture beni e servizi;
Appalti di lavori pubblici;
Attività istituzionali;
Edilizia residenziale pubblica- ufficio casa;
Funzioni culturali e ricreative;
Funzioni attinenti i servizi sociali e socio sanitari;
Gestione economica e finanziaria;
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
Gestione ISEE;
Gestione manutenzione strade;
Gestione manutenzione segnaletica;
Gestione manutenzione verde pubblico e servizi ambientali;
Illuminazione pubblica e servizi connessi;
Mobilità;
Personale;
Pianificazione strategica;
Polizia municipale
Politiche giovanili;
Politiche turistiche;
Programmazione territoriale e urbanistica;
Protezione civile;
Servizi demografici;
Servizi scolastici;
Sistemi informatici e sistemi statistici.
c.I Comuni aderenti possono altresì disporre il conferimento all’Unione della gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere, oltre che compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.
d.Il trasferimento delle funzioni amministrative all’Unione avviene a valle di una analisi di fattibilità che ne specifichi le modalità e le condizioni di attuazione, e ne assicuri una performance superiore, con riferimento agli indicatori di economicità, efficienza ed efficacia, rispetto alla gestione autonoma da parte dei singoli Comuni.

Art. 9 - Modalità di conferimento delle competenze all’Unione
a.Il concreto trasferimento delle funzioni e dei servizi indicate all’art. 6 si perfeziona con l’approvazione, da parte dei Consigli comunali, e del Consiglio dell’Unione, di convenzioni, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, nelle quali sono disciplinati i rapporti tra gli enti e gli eventuali profili successori.
b.La revoca delle funzioni trasferite è deliberata dai Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti, entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo; con lo stesso atto, i comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.
c.Con decisione univoca dei singoli Consigli comunali e dell’Unione possono essere previsti termini differenti per la revoca delle funzioni trasferite.
d.Le spese di gestione delle funzioni e dei servizi conferiti vengono ripartite tra i Comuni aderenti tenendo conto, di norma, dei parametri di popolazione dei Comuni e del valore economico del servizio e/o funzione conferita.
e.Laddove se ne ravvisi la convenienza, l’Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti.

Art. 10 - Modalità di ripartizione spese ed entrate
a.Le spese generali dell’Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
b.Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e del bacini di utenza di ciascun servizio.
c.Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell’Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
d.Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun sevizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell’ambito del bilancio dell’Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Capo 1: Organi dell’Unione

Art. 11 - Organi
a.Sono organi di governo dell’Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
b.Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati dalle elezioni.
c.I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative, ai rimborsi spese applicati agli amministratori dell’Unione sono quelli previsti per gli amministratori dei Comuni dall’ordinamento degli enti locali.

Capo 2: Il Consiglio

Art. 12 - Composizione ed organizzazione interna
a.Il Consiglio dell’Unione è costituito dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, nonché di due consiglieri comunali per ciascuno dei Comuni partecipanti.
b.I Consigli Comunali dei Comuni aderenti eleggono i consiglieri per singolo Comune. Per garantire l’effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell’Unione sono eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri di maggioranza e l’altra tutti i consiglieri comunali di minoranza presenti nel Consiglio Comunale del Comune aderente. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza della scelta dei rappresentanti della minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza.
c.Il Consiglio, presieduto dal Presidente dell’Unione, può nominare a Presidente del Consiglio stesso anche persona diversa dal Presidente dell’Unione, da scegliersi tra gli altri componenti del Consiglio.

Art. 13 - Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell’Unione
a.La prima elezione dei componenti del Consiglio dell’Unione si tiene entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello Statuto dell’Unione.
b.I Comuni aderenti trasmettono alla segreteria dell’Associazione Città Caudina l’attestazione dell’avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.
c.La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco presidente dell’Associazione Città Caudina, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
d.In caso di elezioni, i Consigli Comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell’insediamento, all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione.
e.In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del commissario fino a nuova nomina del consiglio comunale.
f.In via generale ogni consigliere dell’Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale, decade anche dalla carica presso l’Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.
g.In caso di adesione di un nuovo Comune, il Consiglio dell’Unione è integrato ai sensi del precedente art. 12.

Art. 14 - Competenze
a.Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale e non incompatibili con il presente Statuto.
b.Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell’Ente, presentato dal Presidente al Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico - amministrativa dell’Ente.
c.Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente al Consiglio sull’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.
d.Il Consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, lo svolgimento delle funzioni a esso affidate e i rapporti, anche finanziari, tra questo e i comuni associati.
e.Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione.

Art. 15 - Validità delle deliberazioni del Consiglio e diritti di voto
a.Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza più uno dei componenti.
b.Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni sulla base della seguente assegnazione dei diritti di voti, proporzionale alla popolazione risultante dall’ultimo Censimento ISTAT. E’ ritenuta valida la deliberazione che raggiunge oltre 50 diritti di voto.

Comune
Popolazione
Diritti di voto

Sindaco
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Diritti totali
Airola
8.062
5,91
5,91
5,91
17,7
Bonea
1.483
1,09
1,09
1,09
3,3
Cervinara
9.969
7,31
7,31
7,31
21,9
Montesarchio
13.198
9,67
9,67
9,67
29,0
Pannarano
2.082
1,53
1,53
1,53
4,6
Roccabascerana
2.366
1,73
1,73
1,73
5,2
Rotondi
3.580
2,62
2,62
2,62
7,9
San Martino Valle Caudina
4.745
3,48
3,48
3,48
10,4
Totale popolazione
45.485
33,33
33,33
33,33
100,0
Fonte: Censimento ISTAT 2011

c.La precedente tabella viene aggiornata ad ogni ulteriormente Censimento ISTAT
d.In caso di adesione di nuovi Comuni o di recesso di alcuni Comuni, la tabella precedente viene riaggiornata rimodulando i diritti di voto, con lo stesso criterio, sulla base della nuova popolazione presente.

Art. 16 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio
a.Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell’ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Capo 3: Il Presidente e la Giunta

Art. 17 - Il Presidente
a.Presidente dell’Unione è il Sindaco di uno dei Comuni partecipanti alla stessa.
b.I Sindaci si alternano a rotazione nella carica, indipendentemente dal termine della legislatura e la mantengono per un anno.
c.La rotazione viene effettuata in ordine decrescente rispetto alla popolazione, così come riportata nell’ultimo censimento ISTAT. L’ordine stabilito è dunque il seguente:
Primo anno: Sindaco del Comune di Montesarchio;
Secondo anno: Sindaco del Comune di Cervinara;
Terzo anno: Sindaco del Comune di Airola;
Quarto anno: Sindaco del Comune di San Martino Valle Caudina;
Quinto anno: Sindaco del Comune di Rotondi;
Sesto anno: Sindaco del Comune di Roccabascerana;
Settimo anno: Sindaco del Comune di Pannarano;
Ottavo anno: Sindaco del Comune di Bonea.
d.In caso di adesione di un nuovo Comune l’accesso alla Presidenza avviene a partire dall’anno n+1, dove n è il numero di Comuni a quel momento aderenti all’Unione. In caso di adesione di più Comuni contemporaneamente vale il principio della popolazione di cui al precedente comma “c”.

Art. 18 - Competenze del Presidente
a.Il Presidente dell’Unione presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo dell’Ente che formano il programma amministrativo contestualmente al Bilancio preventivo. Tale proposta è approvata dal Consiglio in apposito documento.
b.Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente, promuovendo e coordinando l’attività dei componenti la Giunta.
c.Il Presidente dell’Unione può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta. dell’Unione.
d.Il Presidente è il legale rappresentante dell’Unione.

Art. 19 - Il Vicepresidente
a.Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Conserva la carica di norma per un anno.
b.E’ nominato in base alla sequenza di cui al precedente art. 17. Coincide con il Sindaco del Comune immediatamente successivo, per ordine di popolazione, a quello attualmente in carica.

Art. 20 - Composizione e nomina della Giunta
a.La Giunta dell’Unione è composta dai Sindaci dei comuni aderenti.
b.In caso di impedimento temporaneo alla partecipazione alle riunioni dell’organo di Giunta, i Sindaci sono sostituiti dai rispettivi Vicesindaco o da altro rappresentante del Consiglio Comunale espressamente delegato.
c.Alle sedute della Giunta possono essere invitati a partecipare gli assessori dei Comuni aderenti, interessati agli argomenti in trattazione.
d.Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell’Unione.

Art. 21 - Funzioni della Giunta
a.La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione.
b.Nel corso della 1^ seduta del Consiglio dell’Unione, il Presidente dà comunicazione degli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo.
c.Il Presidente affida ai componenti della Giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
d.La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Art. 22 – Validità delle deliberazioni della Giunta e diritti di voto
a.La Giunta delibera con la presenza della maggioranza più uno dei componenti in carica.
b.La Giunta adotta le proprie deliberazioni su base maggioritaria. A ciascun componente è attribuito un diritto voto. E’ ritenuta valida la deliberazione che raggiunge oltre il 50% dei diritti di voto.

Art. 23 - Dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente
Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 24 - Normativa applicabile
Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Art. 25 - Diritto d’informazione e di accesso agli atti
a.L’Unione riconosce che l’informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l’Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:
i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
i dati di cui l’Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall’Unione.
b.A tal fine disciplina con regolamento, redatto da apposita commissione, le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

Art. 26 - Partecipazione al procedimento amministrativo
a.E’ assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l’emanazione dei provvedimenti medesimi, e di assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l’emanazione del provvedimento.
b.Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
c.L’Unione favorisce la partecipazione della popolazione alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, assicurando inoltre l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
d.L’Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario strumento offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.
e.Il diritto di accesso si estende agli enti e gestori di servizi pubblici di competenza dell’Unione.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 27 - Principi generali
a.L’assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
b.Gli organi dell’Unione individuano gli obiettivi prioritari dell’ente e ne definiscono le modalità di controllo strategico, amministrativo e contabile, per misurarne il livello di conseguimento, utilizzando appropriate tecniche di misurazione e valutazione della performance e con riferimento ad un coerente set di indicatori di economicità, efficienza ed efficacia gestionale, come previsto al successivo art. 40.
c.L’azione amministrativa tende al costante miglioramento della performance gestionale, con riferimento prioritario alla qualità dei servizi pubblici erogati alla comunità locale, alla rapidità e semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte.
d.A tal fine, l’Unione promuove la formazione e valorizzazione del proprio apparato burocratico, adottando un assetto organizzativo fondato su moderne tecniche gestionali improntate alla misurazione dei risultati individuali e organizzativi, nell’ottica dei destinatari finali dei servizi e delle attività dell’Unione, coincidenti con la comunità locale e le attività economiche e sociali.
e.L’Unione cura la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l’accesso on-line da parte della popolazione.
f.Per la semplificazione e la qualità dell’azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.

Art. 28 - Principi in materia di ordinamento degli uffici
a.L’Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
b.L’organizzazione s’ispira a criteri di autonomia, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità ed accountability della gestione.
c.Il personale dell’Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell’apporto individuale e qualificazione professionale, le quali sono considerate condizioni essenziali per una moderna pubblica amministrazione.

Art. 29 - Principi in materia di gestione del personale
a.L’Unione ha una propria dotazione organica ed una propria struttura organizzativa.
b.Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
c.Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all’Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell’Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.
d.Per specifiche iniziative di collaborazione, l’Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l’Unione.
e.L’Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali.
f.Nel caso di scioglimento dell’Unione, o qualora cessi lo svolgimento da parte dell’Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.
g.Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
h.Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 del Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30 - Segretario
a.L’Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente di norma tra i Segretari dei Comuni aderenti all’Unione.
b.Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Inoltre:
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
c.Il Segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento; la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato.
d.In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario, esso viene sostituito previo provvedimento del Presidente, da uno dei Segretari dei Comuni aderenti o da un soggetto in possesso degli stessi titoli e requisiti richiesti per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale individuato, quale vicesegretario, tra i responsabili apicali dei servizi dell’ente.

Art. 31 – Direttore Generale
a.L’Unione può istituire la figura del Direttore Generale
b.Le funzioni di Direzione Generale sono attribuite dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, con incarico a termine tra i funzionari aventi idonei requisiti per ricoprire la posizione.
c.Tali requisiti comprendono le competenze e la capacità di programmare e gestire servizi ed interventi complessi su scala sovracomunale, in partenariato con soggetti privati e del terzo settore, secondo i principi di una moderna gestione dell’ente pubblico territoriale.
d.Il Presidente dell’Unione, previa deliberazione della Giunta, può altresì procedere alla sua nomina, al di fuori della dotazione organica e attraverso assunzione con contratto a tempo determinato, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
e.Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso. Sovrintende alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli crescenti di efficacia ed efficienza, esercitando la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano della performance.
f.Al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili delle strutture.
g.La durata massima dell’incarico è stabilita dai 3 ai 5 anni, salvo rinnovo da parte del nuovo Presidente.
h.Quando il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente dell’Unione ad un Segretario dei Comuni aderenti all’Unione.
i.Il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi può regolare ulteriori forme e modalità di funzionamento.

Art. 32 - Principi di collaborazione
a.L’Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
b.La Giunta dell’Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L’Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d’ufficio.
c.Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un’apposita convenzione con i Comuni interessati, ove vengono determinate le modalità di raccordo con i Comuni interessati, le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell’Unione quanto degli stessi Comuni.
d.L’Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 33 - Principi in materia di servizi pubblici locali
a.L’Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
b.L’Unione non può dismettere l’esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.
c.In caso di fusione, recesso o scioglimento dell’Unione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 del presente Statuto.

TITOLO V
FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 34 - Finanze dell’Unione
a.L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
b.All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
c.Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all’Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.
d.Il Presidente dell’Unione presenta richiesta per l’accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associate.

Art. 35 - Bilancio e programmazione finanziaria
a.L’Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l’anno successivo.
b.Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, dal bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
c.Analoga procedura viene seguita per l’approvazione del Conto consuntivo.
d.Al bilancio sono allegati il piano degli obiettivi, il piano esecutivo e il piano della performance di cui all’art. 40.

Art. 36 - Ordinamento contabile e servizio finanziario
a.L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello Statuto. In attesa dell’approvazione del regolamento di contabilità, viene applicato il regolamento del comune di provenienza del Presidente dell’Unione.
b.L’Unione si dota di un efficace sistema di rendicontazione dell’attività svolta e sull’impiego delle risorse assegnate mediante idonee forme di controllo di gestione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi programmatici di cui all’art. 3 del presente statuto.

Art. 37 – Controllo di gestione
L’Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione e della qualità dei servizi erogati vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell’Unione.

Art. 38 - Revisione economica e finanziaria
Il Consiglio dell’Unione elegge, ai sensi di legge, l’organo di revisione che, nell’espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell’Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art. 39 - Affidamento del servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria dell’Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO VI
PERFORMANCE

Art. 40 – Gestione della performance
a.L’Unione dei Comuni riconosce che l’attenzione per la performance organizzativa, intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi strategici della Città Caudina, migliorando la qualità della vita dei propri cittadini, costituisce un aspetto essenziale della propria azione.
b.A tale scopo da piena attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente la normativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che prevede la realizzazione del Piano della Performance e della Relazione della Performance.
c.Sviluppa dunque, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance, così da:
collegare gli obiettivi dell’attività amministrativa all'allocazione delle risorse finanziarie;
rendicontare i risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
d.Gli obiettivi della performance – Specifici, Misurabili, Attuabili, Realistici, Tempificati (“SMART”) - saranno espressi, nell’ambito del ciclo di gestione della performance, attraverso il ricorso ad appropriati indicatori di input, output, outcome, a loro volta capaci di misurare la performance organizzativa sotto il profilo dell’economicità, efficienza ed efficacia dell’azione, con riferimento ad appropriati target, di tipo strategico ed operativo.
e.Il Piano della Performance e la Relazione della Performance vengono predisposti dal Direttore Generale o, in sua assenza, da uno dei Segretari dei Comuni aderenti all’Unione, nominato ain accordo alle modalità e ai requisiti specificati all’art. 31.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 - Effetti dello Statuto
a.La costituzione dell’Unione decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo e comporta la trasformazione contestuale in Unione Città Caudina dell’Associazione Intercomunale Città Caudina.
b.L’eventuale avanzo di gestione accumulato dalla medesima e le attività e passività transitano automaticamente nel bilancio dell’Unione.
c.Le convenzioni in essere fra i Comuni aderenti all’Associazione ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all’approvazione delle delibere di conferimento all’Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.
d.Fino al conferimento all’Unione delle funzioni o servizi di cui alle convenzioni del precedente comma, le funzioni attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell’Associazione intercomunale della Città Caudina vengono svolte dalla Giunta dell’Unione.

Art. 42 – Disposizioni transitorie
a.Fino all’emanazione di propri atti regolamentari, l’Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Comune di Montesarchio, capofila dell’Associazione Intercomunale Città Caudina.
b.Fino all’adozione del proprio Regolamento interno, il Consiglio dell’Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento Consigliare del Comune di Montesarchio, già comune capofila dell’Associazione Intercomunale Città Caudina.
c.Fino all’individuazione del tesoriere dell’Unione con le modalità indicate all’art. 39, tale servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell’Unione.
d.Il Consiglio dell’Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell’Unione o entro il termine fissato dall’ordinamento, qualora successivo.

Art. 43 – Personale
Fino all’adozione del regolamento degli uffici e dei servizi e della connessa pianta organica, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell’Unione, si ricorre all’istituto del comando.

Art. 44 - Proposta di modifica dello Statuto
Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell’Unione a maggioranza dei presenti, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione, fatta salva l’autonoma e prevalente iniziativa dei Consigli Comunali dei comuni aderenti all’Unione.

Art. 45 – Norma finale
a.Lo Statuto è approvato con le modalità previste all’art. 6 del D. Lgs. 267/2000. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
b.Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.
c.Il presente Statuto è pubblicato:
nel Bollettino Ufficiale della Regione;
affisso all’Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi;
inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

d.Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla affissione all’albo pretorio da parte del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dai Consigli Comunali con le stesse modalità e procedure previste per l’approvazione iniziale, anche su proposta preventiva, non vincolante, del Consiglio dell’Unione e sono inviate al Consiglio dell’Unione stesso per la approvazione.